Circolare dello Studio.
Continua l’analisi delle misure previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il D.L. “Cura Italia” n.18/2020 ha previsto che ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente e che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, hanno continuato a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, venga erogato un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.L’incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione.Per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 17/2020 ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP). Per il modello F24:
- “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.