Circolare dello Studio.
Con la Circolare n. 127/2022 l’Inps fornisce le istruzioni relative all’indennità una tantum da 150 euro, prevista dall’articolo 19del D.L. n. 144/2022 a favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti. In particolare, la predetta indennità è riconosciuta:
– ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, che risultino in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro (articolo 19, commi da 1 a 7 del D.L. n.144/2022);
– ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del24 settembre 2022 (articolo 19, comma 8, del D.L. n. 144/2022);
– a favore dei soggetti che nel mese di novembre 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (articolo19, comma 9, del D.L. n. 144/2022);
– in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di cui all’articolo 32 della legge n.264/1949, di competenza del 2021 (articolo 19, comma 10, del D.L. n. 144/2022);
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022, i quali siano iscritti alla Gestione separata, non siano titolari di pensioni e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (articolo 19, comma 11, del D.L. n. 144/2022);
– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità Covid previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021 (articolo 19, comma 12, del D.L. n. 144/2022);
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (articolo 19, comma 13, del D.L. n. 144/2022);
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornali e riversati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (articolo 19, comma14, del D.L. n. 144/2022);
– a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum da 200euro di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022 (articolo 19, comma 15, del D.L. n. 144/2022);
– ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, fatta eccezione per le ipotesi di nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022 (articolo 19, comma 16, del D.L. n. 144/2022).
Individuata la platea dei soggetti, sorge spontanea la domanda: Come avverrà il pagamento?
per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022; per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022; per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge in argomento (co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di febbraio 2023; per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022,successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.