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Incentivo triennale per le nuove assunzioni

Circolare dello Studio.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’INPS con la Circolare numero 57 del 28-04-2020 illustra le indicazioni per fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, previsto per i lavoratori con età fino a trentacinque anni.

Detto incentivo è riconosciuto  a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, contrariamente, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto: gli enti pubblici economici; gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

In merito ai rapporti di lavoro oggetto dello sgravio, rientrano: tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine), compresi quelli in regime part-time. Escluso il lavoro domestico.

I datori di lavoro che intendono utilizzare lo sgravio, devono rispettare determinati requisiti, bene esposti all’interno della circolare stessa. La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di  3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile e per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.