Circolare dello Studio.
Da ieri l’INPS ha attivato il servizio online per la presentazione delle richieste di indennità relativa al mese di maggio 2020 introdotta dall’art. 84, commi 2 e 3 del Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34.
Al contrario delle precedenti indennità (marzo/aprile), quella di maggio pari a 1.000 € vede una platea di soggetti beneficiari più ristretta l’introduzione del nuovo requisito, ovvero il calo del fatturato.
L’indennità di maggio, si rivolge ai seguenti soggetti:
- professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- collaboratori coordinati e continuativi, che non saranno tenuti a presentare una nuova richiesta qualora abbiano già beneficiato del bonus di marzo e di aprile;
- lavoratori stagionali dei settori e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.
Tuttavia, per tale mensilità cambiano i requisiti di accesso che dovranno essere certificati in sede di trasmissione della richiesta.
Infatti, l’indennità spetta solo qualora il soggetto abbia effettivamente subito un danno economico dovuto alla diffusione del Coronavirus.
In particolare, l’indennità spetta:
- ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019;
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (19/05/2020);
iscritti alla Gestione separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Con riferimento al requisito della riduzione del reddito, si precisa che l’importo dovrà essere determinato secondo il “principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”.
Presso lo STUDIO CHIMENTO, sarà possibile richiedere maggiori dettagli e presentare la domanda.