Circolare dello Studio.
Nel decreto Agosto, è previsto, per i datori di lavoro delle Regioni meno sviluppate o in transizione, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, un incentivo pari al 30% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. E’ quanto prevede l’art. 27 del decreto Agosto. L’ambito territoriale dell’agevolazione è collegato alla sede di lavoro, che deve trovarsi nelle Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o, comunque, compreso tra il 75% e il 90%, nonché un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
La durata dell’incentivo è dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ad oggi, si attende ancora l’autorizzazione da parte della Commissione UE. L’incentivo si applica ai rapporti di lavoro dipendente in riferimento a qualsiasi tipologia contrattuale. Rientrano dunque i contratti a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, nonché i contratti di apprendistato. L’agevolazione non riguarda le nuove assunzioni ma i contratti di lavoro in corso con lo scopo, di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
La misura dell’incentivo sarà pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Lo STUDIO CHIMENTO, informerà i proprio clienti, in merito all’effettiva operabilità dell’incentivo citato.