Circolare dello Studio.
Il decreto “Ristori” ha previsto ulteriori due mensilità di Reddito di Emergenza (Rem) per i nuclei familiari già beneficiari della quota loro riconosciuta dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020), da fruire per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio economico è altresì riconosciuto ai nuclei familiari che avendone i requisiti ne facciano richiesta entro il 30 novembre 2020. È quanto previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 2020.
Requisiti – Come specificato al secondo comma del D.L. n. 137/2020, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In sostanza – fatta eccezione per il mese di riferimento relativo al valore del reddito familiare – vengono ripresi i requisiti individuati dall’articolo 82 del decreto Rilancio. In particolare, oltre al fatto che il richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare deve avere:
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a 10.000 euro (tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro, entrambi incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Nel nucleo familiare, inoltre, al momento della presentazione della domanda, non devono essere presenti componenti che:
- percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID-19 previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio;
- siano titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo massimo del REM, a seconda della composizione del nucleo familiare;
- siano percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.
Importo del beneficio – Si ricorda, infine, che l’importo base del Rem è determinato in 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzata per determinare il Reddito di Cittadinanza. In ogni caso, non può superare la quota mensile di 800 euro (elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti).
Presso lo STUDIO CHIMENTO, sarà possibile presentare le domande.