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SGRAVIO PER LE LAVORATRICI MADRI

Circolare dello Studio.

La di Bilancio 2024, ha previsto per le assunzioni di lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”; e ai sensi del successivo comma 181, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel periodo di vigenza, per i settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, pertanto, l’esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre.

L’Inps specifica, altresì che, nelle ipotesi di titolarità di più rapporti di lavoro di tipo part – time, la lavoratrice potrà avvalersi della misura agevolativa per ciascuno di essi. L’esonero in trattazione si applica anche:

  • in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di trasformazione;
  • in relazione ai rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato;
  • in relazione ai contratti in apprendistato;
  • in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Con riferimento al regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero in commento, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024.