Circolare dello Studio.
Anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 è prevista una normativa più favorevole rispetto a quella ordinaria, in merito all’esclusione dal reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati, ossia i fringe benefits.
La Manovra 2025 stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente e include tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il regime transitorio in esame è analogo a quello previsto per il periodo d’imposta 2024.
Come sappiamo, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro. Il superamento di quest’importo comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di 258,23 euro.
In deroga a questa previsione e limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12 comma 2 del Tuir, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari nn. 23/2023 e 5/2024, in relazione alle precedenti norme transitorie, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche nel caso in cui il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Il superamento dell’importo di euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti. Ad esempio, in caso di erogazione nel 2025 di fringe benefit a lavoratori con figli per un importo pari a 3.000 euro, il valore da tenere in considerazione ai fini dell’imponibilità fiscale e contributiva non è solo quello eccedente le 2.000 euro dell’importo soglia (ossia solo le 1.000 euro in più) ma l’intero importo di 3.000 euro.1articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR.
Come fatto in passato, lo Studio rimane a disposizione al fine di valutare la previsione di un dettagliato piano di WELFARE aziendale da erogare ai propri dipendneti.