Circolare dello Studio.
Con la Nota n. 656/2025 del 23 gennaio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti derivanti dall’abrogazione, operata dal Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili. L’articolo 1, comma 1, lettera f) della citata legge n. 203/2024, infatti, ha modificato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006), in quanto gli obblighi ivi contenuti sono già definiti da alcune norme del d.lgs. n. 81/2008.Si tratta, nello specifico, delle seguenti disposizioni, che, nell’ambito dei cantieri edili, impongono l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla:
– articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
– articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
– articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.
Ne consegue che, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera diri conoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore);
il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro).
I medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:
il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto);
il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro).