Circolare dello Studio.
L’inps con la Circolare n. 33/2024 del 07/02/2024, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti da artigiani e commercianti per l’anno 2024 con i conseguenziali termini e modalità di versamento.
Si riscontra un amento rispetto agli anni precedenti infatti, le aliquote contributive per il 2024, risultano pari a:
- 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,70% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continua ad applicarsi per il 2024 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai contribuenti con età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota ordinaria dovrà essere sommato lo 0,48%, per il finanziamento dell’indennizzo previsto per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge n. 488/99, e ss.mm.ii., per entrambe le categorie di contribuenti è previsto il versamento del contributo per le prestazioni di maternità, stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.
Considerata la variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per l’anno 2024 è pari a 18.415 euro. Il contributo calcolato sul reddito “minimale”, pertanto, risulta così suddiviso.
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni:
- 4.427,04 euro (4.419,60 IVS +7,44 maternità), se artigiani;
- 4.515,43 euro (4.507,99 IVS e indennizzo cess. att. c.le + 7,44 maternità), se commercianti.
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
- 4.371,80 euro (4.364,36 IVS + 7,44 maternità), se artigiani;
- 4.460,19 euro (4.452,75 IVS + 7,44 maternità), se commercianti.
Per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.
In riferimento alla contribuzione sul reddito eccedente il minimale, per il 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024, per la quota eccedente il minimale di 18.415 euro annui in base alle citate aliquote e sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.008 euro.
Per redditi superiori al predetto importo rimane confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.In tal caso, le aliquote saranno pari a:
- 25% (artigiani) e 25,48% (commercianti), per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 24,70% (artigiani) e 25,18% (commercianti), per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Massimale imponibile di reddito annuo – Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680 euro, per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viene confermata l’agevolazione contributiva prevista per i soggetti che hanno aderito al c.d. regime forfettario, consistente nella riduzione contributiva del 35%, che si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Detto ciò, i contributi dovranno essere versati tramite il modello unificato F24, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.