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Sgravio contributivo per chi assume donne.

Circolare dello Studio.

La legge di bilancio 2021 ha previsto uno sgravio contributivo da applicarsi alle assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022 e prevede l’incremento al 100% dell’esonero contributivo di cui all’art. 4, c. da 9 a 11, L. 92/2012. E’ previsto comunque il limite massimo di importo pari a € 6.000 annui. La L. 178/2020 non apporta alcuna modifica alla L. 92/2012 ma si limita a prevedere, in via sperimentale, l’incremento dell’agevolazione nel biennio interessato con un paio di specificità. Dunque, le regole di riferimento rimangono quelle della legge Fornero, salvo evidentemente le disposizioni speciali previste dalla Legge di Bilancio 2021 che esamineremo. Un primo aspetto che è utile evidenziare, a tal proposito, riguarda le tipologie contrattuali destinatarie dell’esonero in quanto non tutte le ipotesi che consentono di accedere all’agevolazione prevista dalla L. 92/2012 risultano destinatarie della decontribuzione totale previste dalla L. 178/2020.

Ne consegue che la decontribuzione totale si potrà applicare ai contratti a tempo indeterminato e alle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato. Viceversa, nel caso di contratto a tempo determinato, il datore di lavoro potrà avere diritto solo alla riduzione contributiva al 50% e non all’esonero totale.

lavoratori destinatari dell’agevolazione, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • donne con almeno cinquant’anni di età che siano disoccupate da oltre dodici mesi (v. Mess. INPS 29 luglio 2013 n. 12212) ovunque residenti;
  • donne di qualsiasi età, residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (v. DM 17 ottobre 2017);
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (per il 2021, v. DM 16 ottobre 2020) e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (v. DM 17 ottobre 2017).

 

La misura dello sgravio è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino al limite massimo di importo pari a € 6.000 annui compresi i premi INAIL. Questo comporta innanzitutto che l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Lo Studio Chimento, offrirà consulenza ai datori di lavoro interessati all’applicazione del descritto sgravio contributivo.