Circolare dello Studio.
Negli ultimi giorni si sente spesso parlare, del “Bonus Vacanze. Questo incentivo, fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Coloro che potranno beneficiare del bonus, sono le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro e l’importo dell’agevolazione, sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale. L’applicazione con cui fare domanda si chiama “IO” e sarà messa a disposizione da PagoPA. Si dovrà quindi fare il download dell’applicazione, effettuare il log in tramite SPID o CIE (Carta d’identità elettronica). Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e successivamente fornire l’Isee.
Per utilizzare il bonus, non si dovrà stampare nulla ma, si avrà sempre a disposizione sul proprio smartphone e basterà mostrarlo all’albergatore al momento del pagamento.
Inoltre, il bonus potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto; può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast); è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
Quindi, al momento del pagamento presso la struttura ricettiva, il beneficiario del bonus comunica al fornitore del servizio il codice univoco o esibisce il QR-code.
La struttura ricettiva inserirà il codice fiscale dell’intestatario della fattura elettronica o documento commerciale. Il QR-code o codice univoco attribuito, così come l’importo del bonus, andranno inseriti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate seguendo una specifica procedura.
Ottenuto il riscontro positivo dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto.
Da questo momento l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione del bonus, il fornitore recupera lo sconto effettuato tramite credito d’imposta di pari importo fruibile in compensazione tramite modello F24 (il codice tributo sarà istituito con una futura risoluzione). In alternativa il fornitore può cedere il credito, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a banche e intermediari finanziari.