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CCNL COMMERCIO: AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI E ALTRO

Circolare dello Studio.

Il 22 marzo 2024 è stato rinnovato il CCNL ” Commercio” per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi  Confcommercio.

Fra le novità previste, si trovano quelle relative alle causali da utilizzare per i contratti a termine; bilateralità ed assistenza sanitaria integrativa, l’aumento dei minimi di paga base e il riconoscimento di un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

GLI AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Le parti hanno convenuto un aumento retributivo, a regime, pari a 240,00 euro lordi con riguardo ai dipendenti inquadrati al IV livello e conseguente riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. I 240,00 euro di aumento saranno riconosciuti in 6 tranche:

  • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (trattasi in realtà dell’acconto su futuri aumenti contrattuali, previsto dal Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022);
  • 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
  • 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
  • 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 euro dal 1° febbraio 2027.

Ne deriva che, già con la busta paga di competenza del mese di aprile 2024, i rispettivi importi, rispecchieranno i nuovo livelli retributivi previsti e come sopra incrementati.

UNA TANTUM

le Parti firmatarie inoltre, hanno concordato a beneficio dei lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024 è riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a 350,00 euro con riguardo ai dipendenti inquadrati al IV livello. Il suddetto importo, al pari degli aumenti retributivi, è da riproporzionare sugli altri livelli contrattuali. L’importo a titolo di una tantum sarà riconosciuta in due rate:
– la prima di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024;
– la seconda, corrispondente sempre a 175 euro, con la retribuzione di luglio 2025.

INCREMENTATA LA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 

La sfera di applicazione del contratto collettivo viene ampliata per comprendere le realtà esercenti le seguenti attività: Dark store (comparto “alimentare”); Commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata (comparto “merci d’uso e prodotti industriali”); Noleggio o vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware (limitato in precedenza ai soli prodotti audiovisivi) appartenenti al comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”; Servizi generali amministrativi presso le università telematiche private (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi alla persona”); Centri di assistenza fiscale (comparto “servizi alle imprese / organizzazioni, servizi di rete, servizi alla persona”); Servizi di marketing operativo.

CAUSALI CONTRATTI A TERMINE 

In attuazione della previsione di legge, il nuovo articolo 71­-bis del Ccnl Commercio definisce quali causali di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, le seguenti ipotesi: Saldi; Fiere; Festività natalizie; Riduzione dell’impatto ambientale; Terziario avanzato; Digitalizzazione; Nuove aperture; Incremento temporaneo.

Le suddette causali, in conformità con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs. numero 81/2015) potranno “essere legittimamente apposte ai contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata)” (articolo 71-bis).

Lo Studio, rimane a disposizione garantendo massima assistenza e consulenza dettagliata.

DOTT. SALVATORE CHIMENTO