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NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD. ECCO COME CAMBIA.

Circolare dello Studio

L’INPS, con la Circolare n.32/2025, ha fornito le istruzioni per la fruizione della c.d. Decontribuzione Sud PMI di cui all’articolo 1,commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025). Si tratta, come noto, dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta, per il periodo tra il 2025 e il 2029, in favore delle microimprese e alle piccole e medie imprese, consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.

A riguardo, l’Istituto fa presente che rientrano nella nozione di micro impresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.

Non si tratta, dunque, del diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, previsto in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Beneficiari

La Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi, invece, i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall’articolo 1, comma 409, della legge di Bilancio 2025 (enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; aziende speciali costituite anche in consorzio; etc.).

Inoltre, tenuto conto che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, sono altresì esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a300.000 euro nell’arco di un triennio.

Assetto e misura dell’esonero

Come detto, l’agevolazione contributiva in questione è concessa, per il periodo tra il 2025 e il 2029, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.

In particolare, ferma restando l’aliquota di computo pensionistica, l’esonero è riconosciuto:

– per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;

– per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;

– per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;

– per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

La decontribuzione sulla 13^ e 14^ mensilità

Posto che la durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi, l’Inps fa presente che le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

Condizioni di spettanza

Per l’anno 2025, la misura spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Lo stesso dicasi per le annualità successive al 2025, per le quali l’esonero può essere riconosciuto con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione (ad esempio, con riferimento all’annualità 2026, la Decontribuzione Sud PMI può trovare applicazione per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025).

In sostanza, l’esonero spetta in riferimento a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, a condizione che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sia ubicato nelle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, qualora un datore di lavoro privato operante nelle regioni del Mezzogiorno abbia alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato, apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato, può fruire della decontribuzione in trattazione solo per i lavoratori a tempo indeterminato, purché tale rapporto di lavoro sia già esistente alla data del 31 dicembre 2024.

Diversamente, nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, anche se a tempo indeterminato, la misura non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento. Pertanto, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato in data successiva al 31dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l’intero anno 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.