Circolare dello Studio.
L’Agenzia delle Entrate, ha emanato la guida con la quale illustra gli interventi e i dettagli per la fruizione dell’Eco e Sisma Bonus, introdotto dal Decreto Legislativo “Rilancio”.
Nella guida di seguito allegata, sarà possibile trovare tutte le informazioni procedurali. Un sunto di quanto contenuto:
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in ambito di efficienza energetica o o riduzione del rischio sismico.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati: di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1); l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. 6 Previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 5 SUPERBONUS 110% – Luglio 2020.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati
all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Cliccando al seguente link >> Guida_Superbonus110 << troverete tutti i dettagli.
Lo STUDIO CHIMENTO, avvalendosi della collaborazioni di tecnici competenti, gestirà le pratiche per richiedere il bonus.
Per maggiori chiarimenti e informazioni, sarà possibile richiedere un appuntamento chiamando al 3287421380.