Spesso i datori di lavoro si pongo la consueta domanda: “Quanto costa assumer un dipendente?”. Rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro può portare a conoscere le agevolazioni contributive previste in materia di assunzioni. In questo aggiornamento, verranno trattati i principali sgravi contributivi attualmente vigenti, lo studio, si riserva di analizzare, insieme al cliente, ogni singola casistica.
INCENTIVO OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD (circ. inps 102/19)
Questo beneficio è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati, con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna). L’agevolazione spetta, nei limiti delle risorse stanziate, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate con età tra i 16 e i 34 anni oppure il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di: assunzione con contratto di lavoro domestico; lavoro intermittente; prestazioni di lavoro occasionale; contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 € per 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. L’esonero contributivo è cumulabile con: Esonero occupazione giovanile; incentivo assunzione beneficiari di RdC.
ESONERO OCCUPAZIONE GIOVANILE UNDER 35 (circ. inps 40/18)
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo sgravio, spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, contributi INAIL esclusi, nel limite di 3.000€ annui per 36 mesi. Detto importo va riparametrato su base mensile, infatti, la soglia massima fruibile per ogni mese di rapporto è pari a 250 euro. L’esonero è elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi sempre nel limite di 3.000€, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’esonero contributivo è cumulabile con: incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI; incentivo “Occupazione Mezzogiorno”; incentivo “Occupazione NEET”.
ESONERO CONTRIBUTIVO BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA (circ. inps 104/19)
Per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza. La norma prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780€. La durata dell’incentivo, varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto, è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Il diritto all’ incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale; siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi; il datore di lavoro risulti, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro; il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
ALTRI SGRAVI DISPONIBILI
Esonero alternanza scuola-lavoro; Assunzione di lavoratori/lavoratrici over 50; Assunzione di fruitori di NASPI; Assunzione donne prive di impiego; lavoratori in CIGS; Assunzione disabili;
Lo STUDIO CHIMENTO è a disposizione per maggiori informazioni in merito a tutti gli incentivi attualmente in vigore, al fine di valutare le reali esigenze aziendali e occupazionali.