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Il Regime Forfettario

Con lo scopo di favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali, è stato istituito il regime forfettario, un regime fiscale che introduce delle semplificazioni fiscali e contabili per i contribuenti che decidono di aderirvi.

Detto regime, presenta dei vantaggi rispetto agli altri regimi previsti, indubbiamente, pensato per i soggetti IVA che non hanno grandi volumi d’affari.

La Legge di bilancio 2020 ha previsto nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione.

Nel dettaglio, posso accedere:

– I contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;

– Coloro che non hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad 20.000€  lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari. Detto limite è stato elevato, infatti, precedentemente era pari a 5.000€;

– Coloro che non hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000€.

Contrariamente, sono esclusi dall’applicazione del regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti. Tranne i residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo; questi ultimi devo aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, sopra i 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;

Con l’applicazione di questo regime fiscale, sono previste particolari semplificazioni. I contribuenti che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica.
  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati;
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • certificazione dei corrispettivi;
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

In merito alla tassazione, si tiene in considerazione l’attività esercitata e il relativo coefficiente di redditività. La determinazione del reddito avviene applicando ai ricavi o compensi percepiti, una percentuale (coefficiente di redditività). Al reddito così determinato, si applica un’imposta sostitutiva  dell’IRPEF pari al 15%. Al fine di rendere più vantaggiosa l’adesione a tale regime, è stata prevista la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività.

Il regime cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per la sua applicazione.

Per saperne di più e per valutare l’effettiva convenienza dei regimi fiscali, lo STUDIO CHIMENTO è a disposizione per una consulenza gratuita.