Con lo scopo di favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali, è stato istituito il regime forfettario, un regime fiscale che introduce delle semplificazioni fiscali e contabili per i contribuenti che decidono di aderirvi.
Detto regime, presenta dei vantaggi rispetto agli altri regimi previsti, indubbiamente, pensato per i soggetti IVA che non hanno grandi volumi d’affari.
La Legge di bilancio 2020 ha previsto nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione.
Nel dettaglio, posso accedere:
– I contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
– Coloro che non hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad 20.000€ lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari. Detto limite è stato elevato, infatti, precedentemente era pari a 5.000€;
– Coloro che non hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000€.
Contrariamente, sono esclusi dall’applicazione del regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti. Tranne i residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo; questi ultimi devo aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, sopra i 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
Con l’applicazione di questo regime fiscale, sono previste particolari semplificazioni. I contribuenti che applicano il regime forfetario:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
- non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica.
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati;
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.
Restano invece soggetti agli obblighi di
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione;
- fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
In merito alla tassazione, si tiene in considerazione l’attività esercitata e il relativo coefficiente di redditività. La determinazione del reddito avviene applicando ai ricavi o compensi percepiti, una percentuale (coefficiente di redditività). Al reddito così determinato, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15%. Al fine di rendere più vantaggiosa l’adesione a tale regime, è stata prevista la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività.
Il regime cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per la sua applicazione.
Per saperne di più e per valutare l’effettiva convenienza dei regimi fiscali, lo STUDIO CHIMENTO è a disposizione per una consulenza gratuita.