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EDILIZIA: PANTENTE A PUNTI IN PARTENZA

Circolare dello Studio

! Prima di addentrarsi nei dettagli della nuova patente a punti, si ritiene importare infornare i clienti che, lo Studio Chimento, previa consultazione con l’azienda, garantirà assistenza nella fase di richiesta della patente, gestendo tutti gli adempimenti previsti e necessari per il rilascio !

Come funzionerà la patente a punti?

Dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatorio, per le aziende impegnate in cantieri temporanei e mobili, il possesso di una patente a punti per la sicurezza (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024). L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

Esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per tutti gli altri datori di lavoro del settore, invece, lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

 – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);

 – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);

– possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);

– possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);

– possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);

– avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.

Dopo la presentazione della domanda, la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; dati anagrafici del richiedente; data di rilascio e numero della patente; punteggio attribuito al momento del rilascio; punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale; eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.:

A) fino a 10 crediti

Fino a 5 anni: 0 punti

Da 5 a 10 anni: 3 punti

Da 11 a 15 anni: 5 punti

Da16 a 20 anni: 8 punti

Oltre 20 anni: 10 punti

B) fino a 30 crediti: un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.

I crediti per le imprese possono arrivare ad un massimo di 100 in base alla data di iscrizione alla camera di commercio. Ad ogni azienda, inoltre, ne sarà assegnato uno per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale.

L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:

  1. A) fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui: certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001 investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
  2. B) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio: possesso di Certificazione SOA di I e II classifica applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera in possesso di requisiti valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché́ su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  1. decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  2. decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  3. decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale competente.

In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi. La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.