Circolare dello Studio.
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
La legge di Bilancio, nei commi compresi tra il 10 e il 15, modifica, potenziandola, la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti che abbiano una età inferiore a determinati limiti (che nello specifico sono i 36 anni) e che non abbiano avuto (nemmeno con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Innanzitutto, le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022. In particolare, si prevede:
- un esonero contributivo pari al 100 per cento ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000 euro su base annua, in luogo di quelli che sono i valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- il riconoscimento dell’esonero, come nella normativa vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- l’elevamento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, richiedendo altresì, che il medesimo non abbia compiuto, come ho anticipato, i 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).
Inoltre con riferimento alle assunzioni operate nei suddetti anni 2021 e 2022 e rientranti nelle norme transitorie più favorevoli appena viste, in deroga alla corrispondente disposizione a regime che era contenuta nel comma 104, dell’art 1 della legge 205 del 2017, si esclude il diritto allo sgravio qualora il datore di lavoro abbia proceduto ai medesimi licenziamenti – di lavoratori che, in questo caso nella stessa unità produttiva, ma che siano inquadrati nella suddetta qualifica – nei sei mesi precedenti all’assunzione. Tale condizione ostativa è già posta dalla norma vigente a regime, quello che si nota è che in questo caso per il beneficio in oggetto, viene circoscritta ai casi di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica.
Viene poi elevato da sei a nove mesi – successivi all’assunzione medesima – il periodo di tempo in cui è incompatibile con il riconoscimento dello sgravio l’effettuazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o di licenziamenti collettivi (di soggetti che, nella stessa unità produttiva, siano inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore assunto).
SGRAVIO ASSUNZIONE DONNE
La Manovra 2021, oltre ad istituire un Fondo a sostegno dell’impresa femminile, interviene sull’esonero già esistente per l’assunzione di donne, mutandone alcuni tratti caratteristici. Abbiamo un interessante potenziamento del sistema perché, il comma 16 dell’art. 1 della legge di Bilancio opera due modifiche essenziali anche se sperimentali perché limitate al biennio 2021 – 2022, estende alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni che sono quelle tipizzate nella riforma Fornero (la legge 92/2012), ed eleva dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
La condizione per la fruizione dello sgravio in commento è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto secondo quella che è la disposizione dell’articolo 2359 c.c.. In questo caso + bene rammentare che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Il beneficio in commento – la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea – è concesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.