Circolare dello Studio.
Autore: dott.ssa Alessia Noviello – Fiscal Focus
Con la Circolare n. 105 del 18/09/2020, l’Inps ha reso note le “prime indicazioni” per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, ha previsto, all’articolo 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non intendono richiedere le ulteriori 18 settimane di trattamenti di cassa integrazione, introdotti dall’articolo 1 del medesimo decreto e fruibile entro il 31 dicembre 2020.
Possono accedere a questo esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22- quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.L’ammontare dell’esonero è pari al doppio della contribuzione non versata delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi effettivamente dovuti.Le istruzioni per la fruizione della misura saranno fornite dall’Istituto con un apposito e successivo messaggio.La misura trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.Ai fini della verifica del rispetto del presupposto di legittimità, inteso come la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020, è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale. Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.Nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata, pari al doppio delle ore di integrazione salariale, possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale di “massimo di quattro mesi”, stabilito dal legislatore. Resta ferma, invece, la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai quattro mesi.Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, opererà il divieto di licenziamento di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020.Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, si precisa, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale e, ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà
- il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate, valutate in 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Trattandosi di un beneficio contributivo, l’esonero è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- rispetto del DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con specifico riferimento alle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, si ricorda che, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del medesimo decreto-legge, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo.
Il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale), si configura quale misura selettiva e, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. In buona sostanza, quindi, una circolare di 10 pagine, pubblicata per allietarci il solito venerdì sera, può essere banalmente riassunta in sole due righe: l’applicazione del beneficio è, infine, subordinata, ancora, all’autorizzazione della Commissione europea.