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Smart working: sottovalutato ieri, usato oggi e usabile domani

Circolare dello Studio.

In particolare negli ultimi mesi, si sente molto parlare di lavoro agile ovvero smart working. Lo smart working, nella normalità, ha il fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, mediante il quale, Il lavoratore presta la propria attività in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno degli stessi, senza una postazione fissa. La prassi giurisprudenziali, per l’attivazione di tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, prevede la definizione di un accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore, stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Nell’accordo devono essere anche indicati gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore. Tuttavia, vista l’emergenza sanitaria a causa dell’ epidemia da Covid- 19, il DPCM dell’8 marzo 2020 ha previsto, in tutto il territorio nazionale, la possibilità di attivare lo smart working senza necessità di un accordo preventivo tra le parti.

Il DL 17.3.2020 n.18, ha previsto un vero e proprio diritto allo smart working, a favore di specifiche categorie di lavoratori. Nel dettaglio, fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti portatori di handicap o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona nelle stesse condizioni, hanno il diritto di svolgere l’attività di lavoro in modalità agile, secondo le previsioni della L. 81/2017.
Si tratta di un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinata in modalità agile. La richiesta di svolgimento dell’attività in modalità agile può essere inoltrata per iscritto, direttamente al datore di lavoro. È necessario allegare un’autodichiarazione nella quale il lavoratore specifichi di rientrare nella condizione soggettiva (di disabilità personale o del familiare nel nucleo) prevista dalla norma. Successivamente, il datore di lavoro valuterà poi la compatibilità dello smart working con la prestazione lavorativa.